il successivo comma 5 dispone che "A decorrere dal 1º gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio". Dal combinato disposto dei due suddetti commi si evince che dal 1° gennaio 2011, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non avranno più effetto di pubblicità legale.
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