Servizi

COME FARE PER.............

Rilascio di certificati per iscritti all'anagrafe comunale
 

IMPORTANTE

A partire dal 02.01.2012 i servizi demografici non rilasciano più certificati anagrafici e di stato civile dirette a pubbliche amministrazioni e a privati gestori di pubblici servizi (es: Enel, Telecom, INPS etc.). I cittadini devono utilizzare, a tale scopo, l'autocertificazione che è una dichiarazione gratuita in carta libera su stati, fatti o qualità personali di diretta conoscenza del dichiarante, che le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono obbligati ad accettare (art. 15 della Legge n.183/2011).

In ogni caso presso l'ufficio Anagrafe è possibile richiedere i seguenti certificati ad uso PRIVATO

* cittadinanza

* certificato contestuale

* esistenza in vita

* famiglia

* famiglia storico

* residenza

* residenza storico

* certificato di stato civile

* certificato di iscrizione nelle liste elettorali

Requisiti

* Conoscenza certa dell'uso del certificato per la determinazione dell'applicazione dell'imposta di bollo.

Validità

La validità è di 6 mesi.

Contribuzione

Il rilascio dei certificati è soggetto al pagamento dei diritti comunali e delle marche da bollo, il cui importo é di € 14,62.

Normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 30.5.1989, n. 223: Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente;

Circolare del Ministero dell'Interno n. 3 M.I.A.C.E.L. del 14/3/1995: Documenti di identità personale ed autenticazione di fotografie;

- D.P.R. 28.12.2000 N. 445:"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

Cambio di residenza da un altro Comune o dall'estero  

Autentica della firma  


Autentica di Copia  



Carta di identità cartacea



Denuncia di morte



Dichiarazione di nascita



Pubblicazione di matrimonio



Acquisto della cittadinanza italiana



Richiedere Estratti e Certificati di Stato Civile



Iscrizione nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidenza di seggio elettorale



Iscrizione nell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore presso i seggi elettorali

Cambio di residenza da un altro Comune o dall'estero

I provenienti da altro Comune italiano o da un paese estero che intendono denunciare il trasferimento della residenza nel Comune di MENAGGIO, devono presentarsi presso l'ufficio Anagrafe.

In caso di trasferimento di un intero nucleo familiare, la denuncia può essere presentata da uno qualsiasi dei componenti la famiglia purché maggiorenne.

Le dichiarazioni relative ai minori devono essere rese da chi ne esercita la potestà o la tutela.

Il denunciante deve sapere indicare i dati anagrafici di tutti componenti il nucleo familiare.

In caso di aggregazione ad altro nucleo familiare occorre la presenza di un componente maggiorenne di quella famiglia

La denuncia del cambio di residenza per coloro che entrano in una convivenza (casa di riposo, caserma, ecc.), è di competenza del capo-convivenza e non del diretto interessato.

N.B. I CITTADINI STRANIERI devono presentare anche: passaporto e permesso di soggiorno per sé e per le altre persone per cui eventualmente rendano la dichiarazione.

Se l'interessato e/o il familiare è in possesso di patente di guida e/o libretto di circolazione di veicoli - rilasciati in Italia deve portarli con sé per avviare la procedura automatica di cambio di indirizzo.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

Valido documento di riconoscimento del dichiarante

AGGIORNAMENTO PATENTE E LIBRETTO CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI CONSEGUENTE A CAMBIO DI RESIDENZA OD INDIRIZZO

Se l'interessato e/o il familiare è in possesso di patente di guida e/o libretto di circolazione di veicoli, deve portarli con sé per avviare la procedura automatica di cambio di indirizzo.

La predetta procedura non è prevista per le carte di circolazione degli autobus, dei veicoli destinati al trasporto di cose di massa complessiva superiore a 6 tonnellate, dei taxi, dei veicoli adibiti a noleggio con conducente e dei veicoli intestati a persone giuridiche per i quali occorre rivolgersi alla Motorizzazione Civile.

Nel modello vanno indicati, oltre ai dati anagrafici, anche quelli della patente e quelli relativi ai veicoli intestati al richiedente.

Gli interessati riceveranno direttamente a domicilio, da parte del Ministero dei Trasporti, i bollini con l'avvenuto cambio di indirizzo da apporre sui rispettivi documenti.

Nel frattempo farà fede la parte staccabile del modello compilato e sue fotocopie (alle quali provvederà l'interessato) che dovranno essere conservate unitamente ai rispettivi documenti ed esibite su richiesta

La pratica sarà perfezionata dopo gli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale (art. 4 L.1228/54).

anastasis_anchor_n_1Autentica della firma

Le autentiche di firma servono a comprovare che la firma è stata apposta dal dichiarante in presenza del pubblico ufficiale incaricato all'autentica.

La firma può essere autenticata in qualsiasi Comune, non necessariamente in quello di residenza.

L'autentica di firma può essere redatta anche da un notaio - cancelliere - segretario comunale.

Presso l'Ufficio Autentiche dei Servizi Demografici può essere autenticata la firma su dichiarazioni di stati o fatti di cui la persona è a conoscenza se richieste da privati.

Le stesse dichiarazioni rivolte a Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblico servizio non richiedono più l'autentica di firma, in questo caso è possibile apporre la propria firma direttamente dinanzi all'impiegato addetto a ricevere la documentazione oppure inviarla via posta o fax con allegata la fotocopia di documento di identità valido.

E' inoltre possibile autenticare la firma anche su deleghe per la riscossione della pensione o dei ratei di pensione maturati e non riscossi anche se rivolte a Pubblica Amministrazione.

SERVIZIO A DOMICILIO PER PERSONE NON DEAMBULANTI

Il cittadino che per gravi motivi (invalidità) è impossibilitato a presentarsi personalmente allo sportello può richiedere il servizio a domicilio, effettuato solitamente il venerdì mattino, previa presentazione della certificazione medica attestante che il soggetto è impossibilitato a muoversi.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

1. documento di riconoscimento valido

CONTRIBUZIONE

L'autenticazione della firma è soggetta al pagamento dei diritti comunali e delle marche da bollo il cui importo varia in funzione dell'uso.

anastasis_anchor_n_2Autentica di Copia

Le autentiche di copia servono a comprovare l'autenticità della copia di un documento e pertanto possono sostituire l'originale per gli usi previsti dalla legge.

La copia di documento, oltre che dall'Ufficio Autentiche dei Servizi Demografici, può essere autenticata anche da:

- dall'impiegato addetto a ricevere la documentazione (di pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio) al quale deve essere consegnata la copia;

- dal pubblico ufficiale che ha emesso il documento o presso il quale è depositato l'orginale;

- dal notaio;

- da un segretario comunale;

- dal cancelliere.

Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più richiedere copie autentiche, ma devono accettare la

dichiarazione di conformità all'originale resa dall'interessato con allegata copia del documento d'identità così come previsto dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

1. Originale del documento da autenticare e sua fotocopia

2. Valido documento di riconoscimento.

TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Consegna immediata

CONTRIBUZIONE

L'autenticazione di fotocopie è soggetta al pagamento dei diritti comunali e delle marche da bollo il cui importo varia in funzione dell'uso.

L'utente che intende ottenere l'autenticazione di copia in carta semplice deve indicare la norma di legge che lo esenta dal pagamento dell'imposta di bollo e l'autenticatore, verificata l'esistenza dell'esenzione, è tenuto ad applicarla indicandone gli estremi normativi sull'atto esentato

Carta di identità cartacea

La carta di identità cartacea

Alla luce dell'art.10 D.L. 13 maggio 2011 n.70 è soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta d'identità, precedentemente fissato in anni quindici, ed è stabilita una validità temporale di tale documento, diversa a seconda dell'età del minore.

In particolare è previsto che la carta d'identità rilasciata ai minori di anni 3 abbia una validità di tre anni, mentre quella rilasciata ai minori di età compresa fra i 3 ed i 18 anni abbia una validità di cinque anni. Dai 18 anni in poi la carta d'identità ha una durata di dieci anni. Al fine del rilascio ai minori della carta d'identità valida per l'espatrio, è necessario l'assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, oltre che la dichiarazione di assenza di motivi ostatitivi all'espatrio. La carta d'identità dovrà riportare la firma del titolare che abbia già compiuto i 12 anni.

Il minore di anni 14 che viaggia accompagnato non dai genitori ma da altra persona, necessita dell'assenso da parte dei genitori stessi convalidato dalla Questura di Como.

Si informano i genitori circa l'opportunità di munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore (certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità).

    
MODALITA' DI RILASCIO

I cittadini residenti a Menaggio devono presentarsi personalmente all'Ufficio Anagrafe muniti di valido documento di identità (patente, passaporto, ecc).

In casi eccezionali, la carta d'identità può anche essere rilasciata a persone non residenti dietro motivata richiesta, però i tempi di consegna dipendono dal periodo occorrente per il rilascio del nulla-osta da parte del Comune di residenza.

ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO

I cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'Aire (Anagrafe Italiana Residenti Estero) debbono recarsi personalmente presso l'ufficio anagrafe o presso il Consolato italiano di appartenenza nello stato estero di residenza.

STRANIERI RESIDENTI

I cittadini stranieri residenti a Menaggio possono ottenere una carta d'identità che ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l'espatrio.

Non è previsto il rilascio della carta d'identità ai cittadini stranieri non residenti in Italia.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Rilascio carta identità valida ai fini dell'espatrio a cittadino italiano

* 3 fotografie recenti formato tessera, a capo scoperto (ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purchè i tratti del viso siano ben visibili);

Rilascio carta d'identità valida ai fini dell'espatrio a cittadino italiano minore che abbia compiuto i 15 anni di età

* 3 fotografie recenti formato tessera, a capo scoperto (ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purchè i tratti del viso siano ben visibili).

* La presenza del minore e di entrambi i genitori muniti di un valido documento di identità presso l'ufficio anagrafe per concedere l'assenso all'espatrio per il figlio.

Rilascio carta identità valida ai fini dell'espatrio a cittadino italiano interdetto

* 3 fotografie recenti formato tessera, a capo scoperto (ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purchè i tratti del viso siano ben visibili);

* compilazione da parte del tutore o del curatore presso l'ufficio anagrafe del modello per concedere l'assenso all'espatrio all'interdetto.

Rilascio della carta d'identità non valida ai fini dell'espatrio a cittadini stranieri extracomunitari

* 3 fotografie recenti formato tessera, a capo scoperto (ad eccezione dei casi in cui la copertura del capo con velo, turbante o altro sia imposta da motivi religiosi, purchè i tratti del viso siano ben visibili);

* permesso di soggiorno o carta di soggiorno;

* passaporto valido o altro documento di riconoscimento valido

Per un elenco aggiornato dei paesi per i quali è sufficiente la carta d'identità, si consiglia la consultazione del sito Viaggiare Sicuri, a cura del Ministero degli Affari Esteri e dell'ACI:http://www.viaggiaresicuri.mae.aci.it/aciWeb/it/home.jsp

VALIDITA'

La carta di identità è valida 10 anni

SMARRIMENTO O FURTO

Occorre presentarsi allo sportello con la documentazione seguente:

* tre fotografie recenti, uguali formato tessera;

* l'originale, più una fotocopia, della denuncia di smarrimento o furto resa all'autorità di pubblica sicurezza (Carabinieri o Polizia);

* altro documento di riconoscimento valido per il rilascio (in mancanza occorre la presenza di due testimoni muniti di documento d'identità valido).

DETERIORAMENTO

E' necessario presentarsi allo sportello con i documenti seguenti:

* tre fotografie recenti, uguali formato tessera;

* il documento deteriorato;

* altro documento di riconoscimento valido (in mancanza occorre la presenza di due testimoni muniti di documento d'identità valido).

SERVIZIO A DOMICILIO PER PERSONE NON DEAMBULANTI

Il cittadino che per gravi motivi è impossibilitato a presentarsi personalmente allo sportello può richiedere il servizio a domicilio, effettuato solitamente il venerdì mattino, previa presentazione della certificazione medica attestante che il soggetto è impossibilitato a muoversi. Per appuntamenti chiamare l'Ufficio Anagrafe al numero: 0344/364300

Denuncia di morte

A) Se il decesso è avvenuto in abitazione:

1. I familiari devono chiamare il medico curante per la verifica della causa del decesso. Se il decesso è avvenuto in condizioni di sospetto di reato, occorre avvertire i Carabinieri o la Polizia.

2. E' prassi consolidata avvalersi della possibilità di delegare un'Agenzia di pompe funebri autorizzata, scelta per il servizio di onoranze, per il disbrigo degli ulteriori adempimenti:

- attivazione del medico necroscopo per l'accertamento di morte dopo 15 ore dal decesso e compilazione del certificato necroscopico.

- consegna del suddetto certificato all'Ufficiale di Stato Civile entro 24 ore dal decesso e rilascio da parte di quest'ultimo del permesso di seppellimento, documento indispensabile per effettuare il trasporto funerario e il seppellimento.

B) Se il decesso è avvenuto in ospedale o casa di cura, alla denuncia di morte e alle relative certificazioni provvederà l'Amministrazione Ospedaliera.

Documentazione da presentare

Per decessi avvenuti in abitazione privata e in casa di cura:

1. Certificato di decesso compilato su apposito modulo dal medico curante che attesti l'avvenuto decesso e la causa di morte.

2. Certificato di accertamento di morte compilato dal medico necroscopo.

3. Scheda ISTAT

I certificati vanno presentati all'Ufficio Stato Civile, per il rilascio del permesso di seppellimento e per la redazione dell'atto di morte.


Dichiarazione di nascita

Chi può rendere la dichiarazione di nascita

Per i genitori uniti in matrimonio:

* uno dei due genitori o entrambi

* un loro procuratore speciale

* medico/ostetrica che ha assistito al parto

* persona che ha assitito al parto

Per i genitori non uniti in matrimonio:

* dalla sola madre che intende riconoscere il figlio

* dal padre e dalla madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio

Si evidenzia che il figlio naturale può essere riconosciuto dai propri genitori, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento.

La denuncia di nascita è resa senza la presenza di testimoni.

Quando fare la dichiarazione

* entro 10 giorni dalla nascita se viene resa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza

* entro 3 giorni dalla nascita se viene resa presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita.

N.B. Se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, l'Ufficiale dello Stato Civile può riceverla solo se vengono espressamente indicate le ragioni del ritardo; del ritardo viene in ogni caso data segnalazione al Procuratore della Repubblica.

Sedi dove poter fare la dichiarazione di nascita:

* Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura Privata ove è avvenuta la nascita

* Comune ove è avvenuto il parto

* Comune di residenza dei genitori

* Comune di residenza della madre, se il padre risiede in altro Comune

* Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre, residente in altro Comune (in questo caso l'iscrizione anagrafica del neonato sarà comunque nel Comune di residenza della madre, secondo quanto stabilito dall'art. 7 lett. A) D.P.R. 30.5.1989 n. 223).

Attribuzione del nome del neonato

Può essere attribuito un solo nome, che deve necessariamente corrispondere al sesso del bambino.

Il nome può essere composto da più elementi onomastici, fino ad un massimo di tre; in questo caso, il nome composto verrà riportato con tutti i suoi elementi nelle certificazioni di stato civile e di anagrafe, nonché nei documenti del bambino.

Documentazione da presentare

1) attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito il parto.

2) documento valido di identità personale del o dei dichiaranti.

- Per i genitori stranieri, non titolari di carta d'identità, occorre esibire il passaporto e/o permesso di soggiorno; se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore.

Pubblicazione di matrimonio

Gli sposi che devono contrarre matrimonio devono presentarsi entrambi all'Ufficio Stato Civile con un documento di identità.

La pubblicazione deve essere richiesta all'Ufficio Stato Civile dove ha la residenza uno dei futuri sposi, e il matrimonio può essere celebrato in qualsiasi comune d'Italia.

I documenti da presentare vengono acquisiti d'ufficio, in caso di matrimonio religioso cattolico i futuri sposi devono presentare richiesta del parroco della chiesa del nubendo residente a Menaggio. In caso di matrimonio celebrato secondo il rito di un culto ammesso nello stato i nubendi devono presentare la richiesta del Ministro del Culto.

Gli stranieri debbono presentare nullaosta rilasciato dalla competente autorità consolare, la firma del funzionario consolare deve essere legalizzata dalla Prefettura

CONTRIBUZIONE

1 marca da bollo da € 14,62 fornita dall'utente, se gli sposi sono entrambi residenti a Menaggio, 2 marche da bollo se uno degli sposi ha la residenza in altro Comune.

Acquisto della cittadinanza italiana

La cittadinanza è l'appartenenza di una persona ad un determinato Stato.

Come si acquista:

- automaticamente, verificando le condizioni previste dalla legge

- domanda dell'interessato, qualora sussistano determinati requisiti

LA CITTADINANZA SI ACQUISTA AUTOMATICAMENTE:

*

o per filiazione

"ius sanguinis" o diritto di sangue in virtù del quale il figlio nato da padre italiano o madre italiana è cittadino italiano

*

o per nascita sul territorio italiano

"ius soli" o diritto di suolo, se i genitori sono ignoti o apolidi oppure se i genitori stranieri non trasmettono la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di appartenenza o se il minore è stato rinvenuto in una condizione di abbandono sul territorio italiano

*

o per riconoscimento di paternità o maternità o a seguito di dichiarazione giudiziale di filiazione durante la minore età della persona

o per adozione durante la minore età della persona

LA CITTADINANZA ITALIANA SI ACQUISTA A DOMANDA:

*

o per beneficio di legge, con accertamento effettuato dalla competente autorità (Sindaco, Autorità consolare, Ministero dell'Interno) nei seguenti casi:

1) discendente da cittadino/a italiano/a per nascita i fino al secondo grado (genitori e nonni)i presenza di uno dei seguenti requisiti:

- prestazione del servizio militare nelle Forze Armate Italiane previa dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza italiana.

- assunzione di un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato Italiano, con dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana.

- residenza legale in Italia da almeno due anni al raggiungimento della maggiore età con dichiarazione, entro un anno dal compimento del 18° anno, di voler acquistare la cittadinanza italiana

2) nato sul territorio italiano e ivi residente legalmente ed ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età con dichiarazione, entro un anno dal compimento del 18° anno, di voler acquistare la cittadinanza italiana

3) maggiorenne riconosciuto/dichiarato giudizialmente quale figlio di genitore italiano, con dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana entro un anno dal riconoscimento/dichiarazione.

*

o per matrimonio con cittadino/a italiano/a, a seguito di decreto di concessione del Ministero dell'interno, previa domanda al Prefetto competente, in presenza di tutti i seguenti requisiti:

1. residenza legale in Italia per un periodo di almeno 6 mesi dopo il matrimonio

2. iscrizione/trascrizione del matrimonio in Italia, sui registri di stato civile

3. assenza di condanne penali nei casi indicati dalla legge

4. assenza di impedimenti connessi alla sicurezza nazionale

Qualora l'interessato sia residente all'estero, il requisito di cui al punto 1 è sostituito dal seguente: decorrenza di tre anni dalla data di matrimonio.

In tale caso la domanda per l'acquisto della cittadinanza deve essere presentata all'Autorità consolare competente per il luogo di residenza.

Dove e quando presentare l'istanza

- residenti in Italia:

Il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana presentando domanda al Ministro dell'Interno per il tramite del Prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, trascorsi sei mesi di residenza legale in Italia dopo la celebrazione del matrimonio.

- residenti all'estero:

Lo straniero o apolide coniugato da almeno tre anni con cittadino italiano deve rivolgersi all'Autorità consolare italiana competente per luogo di residenza all'estero.

*

o per naturalizzazione, a seguito di decreto di concessione del Presidente della Repubblica, previa domanda al Prefetto competente in presenza di tutti i seguenti requisiti:

1. dieci anni di residenza legale sul territorio italiano

2. reddito sufficiente

3. assenza di procedimenti penali a carico

4. rinuncia alla cittadinanza d'origine (ove prevista)

Sono previste, per i casi particolari contemplati dalla legge, abbreviazioni alla residenza decennale:

- tre anni di residenza legale per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al secondo grado e per gli stranieri nati sul territorio italiano

- quattro annidi residenza legale per i cittadini comunitari dell'Unione Europea

- cinque anni per gli apolidi e i rifugiati e per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani

- sette anni per l'affiliato da cittadino italiano

Data la complessità della materia per ulteriori informazioni e per gli adempimenti necessari rivolgersi all'Ufficio di Stato Civile

Normativa di riferimento

LEGGE 5.2.1992 n. 91"Nuove norme sulla cittadinanza", art. 5 e seguenti

D.P.R. 12.10.1993 n. 572 "Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza", art.1 co. 2 let. a)

D.P.R. 3.11.2000 n. 396"Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile.

Richiedere Estratti e Certificati di Stato Civile

Il certificato serve a dimostrare il luogo e la data di nascita, matrimonio e morte.

Può essere rilasciato se l'atto è registrato presso il Comune di Menaggio e cioè:

- se la nascita, il matrimonio o il decesso è avvenuto a Menaggio;

- se è avvenuto altrove, ma trascritto a Menaggio (l'atto viene trascritto, di norma, se almeno uno degli sposi era residente a Menaggio al momento del matrimonio)

L'estratto può essere rilasciato dal Comune di Menaggio solo se l'evento (nascita, matrimonio, morte) è avvenuto nel territorio comunale.

COME OTTENERE L'ESTRATTO O IL CERTIFICATO

Recarsi presso l'Ufficio Stato Civile competente.

Validità

Ha validità di 6 mesi dalla data del rilascio.

Iscrizione nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidenza di seggio elettorale

Le domande vanno presentate entro il 31 ottobre

Gli elettori disposti ad essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale possono presentare, su apposito stampato, domanda entro il mese di ottobre di ogni anno.

Il modulo di domanda puo' essere ritirato all'Ufficio Elettorale a cui va riconsegnato.

La domanda puo' essere inviata per fax al numero 0344/31728 oppure per posta ordinaria indirizzata al "Sig. Sindaco del Comune di Menaggio - Via Lusardi 26 - 22017 Menaggio (CO)" allegando, in entrambi i casi, la fotocopia del documento di identità.

REQUISITI

* essere elettore del Comune;

* diploma di istruzione secondaria di secondo grado

Sono esclusi dalla funzione di presidenza:

a) coloro che hanno superato il settantesimo anno di età;

b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;

d)i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;

e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;

f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Coloro che si sono già iscritti all'Albo dei Presidenti non devono più ripresentare la domanda

Iscrizione nell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore presso i seggi elettorali

Le domande devono pervenire dal 1 ottobre al 30 novembre

Elezioni amministrative e provinciali

Visto il primo comma dell'art.1 della legge 8 marzo 1989 n, 95 come modificato dall'art.9 della L. 30 aprile 1999, n.120, gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Menaggio, che desiderano essere inseriti nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore presso i seggi elettorali, possono presentare domanda su apposito modulo nei mesi di ottobre e novembre di ogni anno.

REQUISITI

1. essere elettore del Comune;

2. avere assolto gli obblighi scolastici:

3. non appartenere ad una categoria elencata nell'art.38 del T.U. approvato con D.PR. 30 marzo1957, n.361 ed art.23 del Testo Unico approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n.570.

Il modulo di domanda puo' essere ritirato all'Ufficio Elettorale a cui va riconsegnato.

La domanda puo' essere inviata per fax al numero 0344/31728 oppure per posta ordinaria indirizzata al "Sig. Sindaco del Comune di Menaggio - Via Lusardi 26 - 22017 Menaggio (CO)" allegando, in entrambi i casi, la fotocopia del documento di identità.

Sono eslusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatori e di segretario:

* i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;

* gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;

* i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;

* i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio c/o gli uffici elettorali comunali

* i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Coloro che sono già iscritti all'Albo degli Scrutatori non devono più ripresentare la domanda

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