COMUNE DI NIBIONNO
PROVINCIA DI LECCO
C.A.P. 23895 – Piazza Caduti n° 2
Tel. 031/690626 – Fax. 031/690100
NIBIONNO, 16.05.2009
PROT. N. 6061
ORDINANZA N. 03/2009
IL SINDACO
Rilevato:
> che nel territorio comunale si stabiliscono popolazioni nomadi che erigono accampamenti in aree non attrezzate;
> che la presenza dei nomadi sul territorio coincide con una lievitazione dell’allarme sociale nella popolazione residente a causa del consequenziale aumento dei fenomeni di accattonaggio;
> altresì che l’indiscriminato uso di zone libere nell’ambito del territorio comunale arreca danni all’ambiente tutelato e provoca inconvenienti di natura igienico sanitaria;
Atteso:
> che il Comune di Nibionno è sprovvisto di aree attrezzate idonee alla ricezione di campeggiatori e nomadi;
> che parte del territorio comunale risulta vincolato ai sensi della Legge 29 giugno 1939 n. 1497, in seguito alla Legge n. 431/1985;
Ritenuto che le stesse popolazioni nomadi che devono occupare aree appositamente attrezzate e gestite in modo tale da essere facilmente assoggettabili a misura di vigilanza e controllo;
Visto il testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento locale di igiene, in particolare il titolo III, capitolo V;
ORDINA
Lo sgombero immediato dei nomadi accampati abusivamente ed estende il divieto di campeggio su tutto il territorio comunale, in via permanente.
Gli agenti della Polizia Locale e le Forze dell’Ordine sono incaricate dell’esecuzione della presente Ordinanza, curando, in caso di inottemperanza, l’attuazione dei conseguenti interventi e il differimento dei renitenti alla Autorità Giudiziaria.
Dalla residenza comunale, 16 maggio 2009
IL SINDACO
(ANGELO NEGRI)