L’art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 stabilisce, al primo comma, che “A far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.”;
Il successivo comma 5 dispone che “A decorrere dal 1º gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio”. Dal combinato disposto dei due suddetti commi si evince che dal 1° gennaio 2011, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non avranno più effetto di pubblicità legale.
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