NIBIONNO, 26/10/2012
PROT. N. 11229
ORDINANZA N. 18/2012
Disposizione taglio piante e rami sporgenti ai margini dei
marciapiedi, delle aree di sosta e di transito delle strade
statali, provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico.
IL SINDACO
Rilevato che ai bordi delle strade pubbliche , risulta crescente il fenomeno di piante e/o siepi che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale o i marciapiedi, invadendoli e creando conseguente ostacolo e limitando l’uso dei marciapiedi ai pedoni, nonché ostacolando la visibilità agli utenti della strada e la leggibilità della segnaletica;
Rilevata la pericolosità dell’eventuale caduta di rami o intere piante sulla sede delle carreggiate stradali;
Rilevata inoltre la richiesta in tal senso pervenuta dalla Provincia di Lecco, per le strade di propria competenza, in data 22/10/2012 prot. 47775, avvicinandosi la stagione invernale;
Precisato che presso curve ed incroci stradali, le siepi, le ramaglie e le piantagioni non devono elevarsi da un metro dal piano stradale e tutto ciò per venti metri lineari prima dell’inizio della curva e degli incroci da entrambi i lati dei due sensi di marcia;
Ritenuto che tali inadempienze costituiscono grave pericolo alla circolazione stradale e al transito ciclabile e pedonale;
Visti gli articoli 892 (distanze per gli alberi) e 894 ( alberi a distanza non legale) del Codice Civile;
Visti gli articoli 29-31 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e smi (nuovo codice della strada) e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267
ORDINA
· 1 Ai proprietari degli immobili e dei terreni posti lungo le strade pubbliche o di uso pubblico dell’intero territorio comunale: la potatura delle piante e il taglio di rami e arbusti che si protendono oltre il confine stradale, che nascondono la segnaletica o che comunque ne compromettono la leggibilità, nonché di rispettare le distanze previste dal codice per la loro messa a dimora;
· il taglio e la potatura di ogni pianta che dall’aspetto possa costituire pericolo, in ragione del rischio di caduta oltre il confine stradale. Inoltre presso curve ed incroci stradali, le siepi, le ramaglie e le piantagioni non devono elevarsi oltre un metro dal piano stradale, e tutto ciò per un tratto di 20 (venti) metri lineari prima dell’inizio delle curve e degli incroci da entrambi i lati dei due sensi di marcia. Nel caso in cui gli alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o i conduttori sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
· 2 I proprietari degli immobili o dei terreni delle aree contigue alle strade pubbliche o di uso pubblico sono tenuti al taglio o alla potatura degli alberi e delle siepi che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi. I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogniqualvolta si verifichi una invasione nella proprietà pubblica. Per l’esecuzione di tali lavori non è necessaria alcuna autorizzazione
· 3 Ai proprietari degli immobili e dei terreni di assicurare la regolare manutenzione di fossi stradali di scolo e ripristinarli se abbandonati, ricoperti o intasati, rimuovendo ogni materiale quali, ad esempio, erbe di sfalcio, fogliame, detriti o rifiuti che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità;
· 4 Nell’eventualità che gli interessati non procedano autonomamente al taglio preventivo delle piante e delle siepi, soprattutto nelle zone ritenute a maggior rischio per le utenze stradali l’Amministrazione Pubblica eseguirà direttamente i lavori senza ulteriore comunicazione, provvedendo all’allontanamento immediato dei residui del taglio costituiti da ramaglie e all’allontanamento della legna di risulta (rami e fusti) trascorsi venti giorni dal termine delle operazioni, con successivo addebito delle spese sostenute ai proprietari e/o conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.
MOTIVAZIONE
L’utente della strada deve essere sempre messo nelle condizioni di poter transitare in piena sicurezza , di godere di un’ottima visibilità e nulla deve intralciare il suo cammino. Affinché questo sia possibile, il proprietario o il conduttore di terreno confinante con le strade pubbliche ha il doveroso compito di mettere in atto tutte le attività necessarie affinché la vegetazione non superi i limiti consentiti.
SANZIONI
I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi della normativa vigente.
La presente Ordinanza viene affissa all’albo Pretorio Comunale on-line e sul sito istituzionale.
L’Ufficio Vigilanza è incaricato della vigilanza e del rispetto della presente Ordinanza.
IL SINDACO
(Avv. Usuelli Claudio)