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ORDINANZA N. 11/2011

 
NIBIONNO, 04-07-2011
PROT. N. 8292

ORDINANZA N. 11
 
 
Oggetto: TUTELA DELLA SICUREZZA URBANA ATTRAVERSO LA PREVENZIONE ED IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI DEGRADO DELLA QUALITA’ URBANA ANCHE DERIVANTI DA SITUAZIONI CONNESSE ALL’ESERCIZIO DELLA PROSTITUZIONE.
 
 
IL SINDACO
 
 
Considerato che il fenomeno della prostituzione desta molte preoccupazioni e allarme nella realtà cittadina con particolare riguardo al disagio percepito da quanti dimorano nelle zone interessate e più in generale alla sicurezza stradale, a causa di comportamenti imprudenti e/o scorretti di quanti frequentano le aree dove la prostituzione viene praticata;
 
Atteso che:
 
- il fenomeno della prostituzione su strada determina, altresì, conseguenti maggiori rischi di incidenti stradali dovuti al fatto che i conducenti di veicoli alla ricerca di prestazioni sessuali a pagamento creano turbativa alla circolazione stradale, code, frenate e arresti improvvisi e manovre azzardate;
 
- le persone che appaiono dedite alla offerta di prestazioni sessuali a pagamento spesso stazionano perfino dinnanzi alle abitazioni;
 
- le stesse vestono con abiti succinti, e che a volte le parti intime (seno, glutei) sono completamente e/o parzialmente scoperte;
 
- le stesse sono solite svolgere i propri bisogni fisiologici sul posto (sul ciglio della strada) e ad abbandonare rifiuti (preservativi, fazzoletti, lattine, ecc…) nella zona da loro occupata;  
 
Valutato che tali comportamenti sono contrari alle norme imperative all’ordine pubblico ed alla morale, ad oggi percepita dalle generalità dei consociati;
 
Valutato che il fenomeno della prostituzione su alcune strade comunali, nonostante le azioni di contrasto poste in essere dalla Polizia Locale e dalle Forze di Polizia dello Stato, non accenna a diminuire;
 
Visti i verbali elevati dalle Forze dell’Ordine, dai quali emerge la diffusione del fenomeno della prostituzione;
  
Valutati gli effetti del fenomeno sulla percezione di sicurezza urbana e sul senso di abbandono suscitato negli abitanti delle zone interessate;
 
Considerato che tale attività si esplica con differenti conseguenze in termini di turbativa e sicurezza urbana; in particolare lesiva del decoro e dell’ordinata e civile convivenza, della pubblica igiene, nonché della libera esplicazione delle libertà civili dell’individuo; 
 
Rilevato che le situazioni emerse pregiudicano o, quantomeno, limitano la libertà di circolazione delle persone e mettono in pericolo l’incolumità dei cittadini, costituendo intralcio alla viabilità ed alterando il decoro del contesto urbano e sono comunque causa di decadimento della qualità di vita della collettività;
 
Ritenuto di dover attuare misure, anche nell’ottica dell’attenuazione non solo del senso di insicurezza percepita dalla cittadinanza ma anche, in concreto, per ridurre le conseguenze negative per l’ordinato e sicuro vivere civile;
 
Valutata la necessità di adottare misure idonee a contrastare efficacemente i fenomeni di degrado, già espressi in narrativa, ribadendo l’obbligo del rispetto delle norme che regolano la vita civile;
 
Preso atto della difficoltà di contrastare efficacemente i fenomeni descritti attraverso l’applicazione degli attuali strumenti normativi al fenomeno in parola;
 
Considerato dell’avvenuta comunicazione preventiva al Prefetto di Lecco, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4, dell’art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;  

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 26.05.2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata definita la somma da pagare per la violazione di ordinanza sindacale in materia di prostituzione su strada e tutela della sicurezza urbana;
 
Visto l’articolo 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come novellato dal D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito con Legge 24.07.2008, n. 125;
 
Visto l’articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 
Visto l’articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall’articolo 6 bis della Legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;
 
Visto il D. Lgs 18.08.2000 n. 267;
 
Visto l’articolo 190 del D. Lgs. n. 30.04.1992, 285;
 
Visto l’articolo 650 cod. pen.;
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno in data 05/08/2008 che fissa criteri per l’attuazione dei poteri attribuiti ai sindaci individuati ai sensi della Legge n. 125/2008;
 
Visto lo Statuto Comunale;
 
 ORDINA
 
 
1. Per un periodo di giorni 180 dalla pubblicazione della presente, in tutto il territorio comunale è vietato a chiunque contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento, oppure intrattenersi, anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano l’attività di meretricio su strada o che per l’atteggiamento, ovvero per l’abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali, manifestano comunque l’intenzione di esercitare l’attività consistente in prestazioni sessuali.
Se l’interessato è a bordo di un veicolo la violazione si concretizza anche con la semplice fermata al fine di prendere contatto col soggetto dedito al meretricio. Consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce conferma palese dell’avvenuta violazione della presente ordinanza.
 
2. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall’articolo 7-bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00.= (cinquecento/00), come previsto dalla predetta deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 26.05.2010.
 
3. La violazione della presente ordinanza si configura come reato previsto dall’art. 650 del cod. pen. secondo il quale “chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragioni di sicurezza pubblica è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a € 406,00.= (quattrocentoseimila/00)”.
 
4. Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell’articolo 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
 
La validità della presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, decorre con la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e del suo inserimento nel sito istituzionale del Comune, contemporaneamente all’affissione di adeguati manifesti nei punti di maggior visibilità per la popolazione e con maggior diffusione nelle zone più a rischio dell’increscioso fenomeno ed è immediatamente esecutiva.
 
La presente ordinanza potrà essere reiterata allorquando permanessero rischi da accertare tramite le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale di ripresentazione del fenomeno. 
 
Il presente provvedimento viene trasmesso  alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Lecco, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000, alla alla Questura di Lecco, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Lecco, al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Lecco, alla Polizia Provinciale di Lecco ed al Comando della Polizia Locale di Nibionno.
 
Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia. In alternativa, è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Lecco entro 30 giorni. In tal caso, allorquando entro 90 giorni dal radicamento del ricorso gerarchico innanzi al Prefetto non si abbia avuto risposta (silenzio rigetto) è ammesso ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione (o di notifica in caso di identificazione del soggetto) dell’ordinanza all’Albo Pretorio del Comune.
 
IL SINDACO
 
Ai sensi dell’art. 8 della Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche, comunica che il Responsabile del procedimento è il Sig. VERGANI ENRICO, Responsabile Area Servizio Vigilanza.
 
 
IL SINDACO
(Avv. CLAUDIO USUELLI)



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