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ORDINANZA N. 24/2010

NIBIONNO, 13.09.2010
                                                      
PROT. N.  11682
ORDINANZA N. 24
 
Oggetto: contrasto alla prostituzione su strada e tutela della sicurezza urbana.
 
IL SINDACO
 
Considerato che il fenomeno della prostituzione desta molte preoccupazione e allarme nella realtà cittadina con particolare riguardo al disagio percepito da quanti dimorano nelle zone interessate e più in generale alla sicurezza stradale, a causa di comportamenti imprudenti e/o scorretti di quanti frequentano le aree dove la prostituzione viene praticata;
 
Atteso che:
 
- il fenomeno della prostituzione su strada determina, altresì, conseguenti maggiori rischi di incidenti stradali dovuti al fatto che i conducenti di veicoli alla ricerca di prestazioni sessuali a pagamento creano turbativa alla circolazione stradale, code, frenate e arresti improvvisi e manovre azzardate;
 
- le persone che appaiono dedite alla offerta di prestazioni sessuali a pagamento spesso stazionano perfino dinnanzi alle abitazioni;
 
Valutato che il fenomeno della prostituzione su alcune strade comunali, nonostante le azioni di contrasto poste in essere dalla Polizia Locale e dalle Forze di Polizia dello Stato, non accenna a diminuire;
 
Valutati gli effetti del fenomeno sulla percezione di sicurezza urbana e sul senso di abbandono suscitato negli abitanti delle zone interessate;
 
Ritenuto di dover attuare misure, anche nell’ottica dell’attenuazione non solo del senso di insicurezza percepita dalla cittadinanza ma anche, in concreto, per ridurre le conseguenze negative per l’ordinato e sicuro vivere civile;
 
Ritenuto quindi necessario adottare provvedimenti per contrastare il meretricio su strada con il fine di limitare le conseguenze più sopra ricordate sulla sicurezza urbana e l’incolumità pubblica, anche allo scopo di contrastare più efficacemente l’interesse criminale allo sfruttamento dei soggetti avviati alla prostituzione e di tutelare gli stessi soggetti che in buona sostanza ne sono le prime vittime;
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 26.05.2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata definita la somma da pagare per la violazione di ordinanza sindacale in materia di prostituzione su strada e tutela della sicurezza urbana;
 
Visto l’articolo 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 come novellato dal D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito con Legge 24.07.2008, n. 125;
 
Visto l’articolo 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 
Visto l’articolo 16 della Legge 24.11.1981, n. 689 come modificato dall’articolo 6 bis della Legge 24.07.2008, n. 125 di conversione del D.L. 23.05.2008, n. 92;
 
Visto il D. Lgs 18.08.2000 n. 267;
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno in data 05/08/2008 che fissa criteri per l’attuazione dei poteri attribuiti ai sindaci individuati ai sensi della Legge n. 125/2008;
 
Visto lo Statuto Comunale;
 
ORDINA
  
1. Per un periodo di giorni 90 dalla pubblicazione della presente, in tutto il territorio comunale è vietato a chiunque contrattare ovvero concordare prestazioni sessuali a pagamento, oppure intrattenersi, anche dichiaratamente solo per chiedere informazioni, con soggetti che esercitano l’attività di meretricio su strada o che per l’atteggiamento, ovvero per l’abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali, manifestano comunque l’intenzione di esercitare l’attività consistente in prestazioni sessuali.
Se l’interessato è a bordo di un veicolo la violazione si concretizza anche con la semplice fermata al fine di prendere contatto col soggetto dedito al meretricio. Consentire la salita sul proprio veicolo di uno o più soggetti come sopra identificati costituisce conferma palese dell’avvenuta violazione della presente ordinanza.
 
2. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, e fermi i limiti edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall’articolo 7- bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, la violazione della presente ordinanza comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500,00.= (cinquecento/00) con facoltà per il trasgressore di estinguere l’illecito mediante il pagamento di detta somma.
 
3. Resta salva la possibilità per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell’articolo 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
 
La presente ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto, è resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale, ed è immediatamente esecutiva.
 
Il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Lecco, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000,  alla Questura di Lecco, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Lecco, al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Lecco, alla Polizia Provinciale di Lecco ed al Comando della Polizia Locale di Nibionno.
 
Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.
 
 
IL SINDACO
(ANGELO NEGRI)
 



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