La Regione Lombardia ha disposto che a partire del 13 febbraio 2008 vengano applicate le norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco (Leggi n. 353/2000 e n. 3/2006)
Nell'arco temporale in cui vige lo stato di grave pericolo per gli incendi boschivi, su tutto il territorio regionale il divieto di accensione, all'aperto, di fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a 100 metri, è assoluto, senza eccezione alcuna.
Sono inoltre vietate, nelle aree classificate a rischio nel piano regionale: territori boscati, territori coltivati, pascoli e incolti limitrofi alle aree boscate, anche le seguenti azioni, diverse dall'accensione di fuochi, che possono comunque determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di un incendio: far brillare mine, usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli, fornelli od inceneritori che producono braci o faville, fumare e compiere qualsiasi altra azione che possa creare pericolo di incendio.
Per le trasgressioni si applicano le sanzioni amministrative previste dalle leggi regionali e dalla normativa forestale.